Il contratto di apprendistato, come previsto dalla Legge n. 30/2003 e dal relativo D.lgs. attuativo n. 276/2003 (titolo V, capo I, artt. 47 - 53), consente di assolvere al diritto dovere di istruzione e formazione e di accedere all'apprendimento professionalizzante e alla specializzazione tecnica-superiore.
La nuova disciplina prevede infatti 3 tipologie di apprendistato:
1. Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
Riguarda giovani e adolescenti di età superiore a 15 anni, ha durata non superiore a 3 anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale.
2. Apprendistato professionalizzante
L'Apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
3. Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
Riguarda giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, titoli di studio universitari e dell' alta formazione. La disciplina e la durata è demandata alle Regioni, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro, le Università e le altre Istituzioni formative.
l contratto di apprendistato rientra quindi nella tipologia dei contratti a causa mista che prevedono cioè un periodo di alternanza tra il lavoro e la formazione in integrazione reciproca, nell’obiettivo di contribuire al completamento della crescita professionale e personale del giovane lavoratore.
E’ importante precisare che il decreto legislativo n.276 del 2003 - legge Biagi - l’apprendistato diventa l’unico contratto di lavoro a contenuto formativo presente nel nostro ordinamento.
La legge regionale n.28/2006 della Regione Basilicata nel disciplinare gli aspetti formativi dell’apprendistato professionalizzante stabilisce l’obbligo formativo per tutti gli apprendisti assunti attraverso la nuova normativa (Legge Biagi) o quella precedente (Legge Treu), specificando che le aziende sono obbligate a far svolgere ai propri apprendisti almeno 120 ore all’anno di formazione, per ciascun anno di vegenza del contratto
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