Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale l'elenco delle attività soggette a controllo. Si intendono non soggette a controllo tutte le attività delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrrazioni non ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività, con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione.
Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, adeguono i propri ordinamenti alle suindicate disposizioni (art. 37, c. 3 bis, Dl 69/13, convertito con modificazioni in L.98/13). |